Condizioni generali di vendita

Condizioni generali di vendita

1. Premessa

1.1) Le presenti condizioni generali di vendita costituiscono parte integrante di tutti i contratti di vendita conclusi tra l’Acquirente (indicato in calce) ed il Venditore, FABAS LUCE S.p.A., con sede in Via Luigi Talamoni 75 – 20861 – Brugherio (MB) Italia, Tel. +39039890691 Fax +39039214208, mail _________@fabasluce.it P.IVA e cod.fisc. IT 10725990153 (di seguito indicata come FABAS), qualsiasi sia la forma con la quale gli stessi ordini vengono stipulati (e-mail, PEC, fax, raccomandata).

2. Accettazione

2.1) L’ordine deve essere effettuato dall’Acquirente con uno dei mezzi di cui all’articolo 1.1.
2.2) Gli ordini si considerano accettati e la vendita perfezionata al momento in cui FABAS invia all’Acquirente la conferma scritta dei termini e condizioni specifiche di vendita.
2.3) Ai sensi dei termini della vendita sono da considerare come integrate anche le condizioni di vendita riportate nella relativa fattura emessa da FABAS.
2.4) È espressamente esclusa l’applicabilità di eventuali condizioni generali di vendita dell’Acquirente e/o di qualunque altro documento equipollente che dovesse essere emesso da quest’ultimo.
2.5) Le presenti condizioni generali hanno durata a tempo indeterminato, salvo specifico recesso di una parte da comunicarsi per iscritto con preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi. La comunicazione di recesso non pregiudica le lavorazioni e/o gli ordini in corso o per le quali siano già stati perfezionati gli ordini, con obbligo in capo all’Acquirente alla corresponsione integrale dei corrispettivi per queste pattuiti.

3. Luogo e modalità di resa

3.1) Le forniture devono essere consegnate secondo i termini di resa INCOTERMS 2020 specificati nella offerta di FABAS e/o nella conferma d’ordine.
3.2) È onere dell’Acquirente mettere tempestivamente a disposizione del Venditore tutte le informazioni ed i dati necessari per dare esecuzione alla fornitura; eventuali ritardi da parte dell’Acquirente comporteranno automaticamente una corrispondente proroga dei termini di consegna.

4. Termini di consegna

4.1) I termini temporali di consegna riportati nell’ordine o nella fattura sono da intendersi a titolo indicativo e non perentorio; pertanto, il ritardo “non rilevante” nell’evasione dell’ordine da parte di FABAS non potrà costituire motivo di annullamento dell’ordine stesso da parte dell’Acquirente e non darà diritto a quest’ultimo di richiedere a FABAS alcun risarcimento e/o indennizzo di sorta.
4.2) Si considera non rilevante un ritardo nell’evasione dell’ordine non superiore a n. 30 giorni lavorativi.
4.3) Nel caso si verifichino cause di forza maggiore, si applicheranno le norme di cui all’art. 1218 del Codice Civile (Codice Civile - R.D. n. 262/1942) e ss cc, fermo restando che FABAS si adopererà al meglio delle sue possibilità per limitare gli effetti negativi conseguenti dalla intervenuta impossibilità della prestazione.
4.4) Sono da considerarsi “cause di forza maggiore” a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i seguenti eventi: fenomeni eccezionali ed avversi (sisma, alluvione, maremoto, incendio, alluvione, frana, altre calamità naturali), altri eventi esterni imprevedibili (scioperi selvaggi dei mezzi di trasporto, serrate sindacali, guerre, atti di terrorismo, provvedimenti dell’autorità amministrativa e/o giudiziaria, furti di materie prime o prodotti finiti), shortage di materiali, ritardi e/o problematiche connesse ai trasporti.
4.5) Il contratto di vendita si intenderà risolto di diritto nel caso in cui l’Acquirente non provveda al ritiro della merce presso il luogo di consegna pattuito entro 15 giorni successivi alla data concordata per la consegna, con pieno diritto per FABS di richiedere il risarcimento dei danni e delle spese.

5. Qualità della merce

5.1) FABAS garantisce che la merce consegnata è conforme alle caratteristiche prescelte dall’Acquirente; a quelle indicate nelle proprie schede tecniche e cataloghi, agli standard eventualmente prescritti dalla Legge Italiana e dell’Unione Europea attualmente vigenti, anche in materia di sicurezza.
5.2) La merce fornita da FABAS è esente da vizi o difetti che la rendano inidonea all’uso per cui è stata fabbricata ed a cui è normalmente destinata (uso indicato nel sito, nel catalogo e nelle schede tecniche), a meno che l’Acquirente non abbia espressamente ordinato merce con particolari caratteristiche extra-catalogo, non richiamate dalle schede tecniche. In tale ultima ipotesi FABAS non si assume alcuna responsabilità per quanto possa verificarsi in conseguenza dell’utilizzo di prodotti modificati su esplicita richiesta dell’Acquirente.
5.3) FABAS non effettua vendite su campione o su tipo campione. I campioni eventualmente forniti da FABAS o richiesti dall’Acquirente non comportano per FABAS le garanzie qualitative ritualmente previste dalla Legge per prodotti venduti sul mercato e gli obblighi indicati al seguente art. 6.
5.4) La merce viene venduta e consegnata in imballaggi conformi alla Legge.
5.5) FABAS non assume alcuna responsabilità sul mantenimento delle caratteristiche qualitative del prodotto fornito qualora lo stesso, dopo la consegna, sia stato manipolato e/o trasformato dall’Acquirente senza che quest’ultimo abbia preventivamente consultato FABAS e richiesto la sua autorizzazione ad intervenire. In assenza di esplicita autorizzazione di FABAS, in caso di intervento dell’Acquirente, quest’ultimo perderà ogni diritto alla garanzia.

6. Reclami e diritti dell’Acquirente

6.1) Nel caso in cui si verificasse un vizio o difformità qualitativa tra il prodotto consegnato e quello preventivamente ordinato, l’Acquirente dovrà darne immediata comunicazione a FABAS denunciando ai sensi della normativa vigente in forma scritta, entro 8 giorni di calendario dal ricevimento della merce o dalla scoperta del fatto (per mezzo di e-mail o fax al n +390392142208, o e-mail all’indirizzo __________@fabasluce.it) i vizi di non conformità rispetto alle caratteristiche tecniche indicate da FABAS. La garanzia è fornita per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di spedizione dei prodotti, fatto salvo il caso che nel catalogo prodotti di FABAS non siano indicati termini di validità di garanzia differenti. In caso di reclamo, l’Acquirente dovrà in ogni caso astenersi dall’utilizzare il prodotto contestato, che dovrà essere idoneamente conservato onde consentire a FABAS di poter eseguire tutti i controlli e analisi opportune sulla merce contestata. Ogni denunzia da parte dell’Acquirente di vizi, difetti o difformità dovrà essere accompagnata e provata, a pena di inefficacia, da documentazione fotografica o da equipollente modalità riproduttiva, che ne certifichi la sussistenza.
6.2) In caso di fondatezza del reclamo FABAS provvederà, in primo luogo, a riparare a proprie spese il prodotto risultato non conforme o difettoso ovvero, a rifonderne il prezzo, ma solamente qualora non fosse in grado preliminarmente di ripararlo. Resta in ogni caso inteso che la garanzia comprende esclusivamente la fornitura del materiale per le riparazioni da parte di FABAS; ogni attività ulteriore (ivi compresi gli interventi e l’installazione in loco) sarà pertanto ad esclusivo carico e spesa dell’Acquirente.
6.3) Nei casi di cui agli artt. 6.1, 6.2 nessuna richiesta di risarcimento per danni diretti e/o indiretti potrà essere avanzata dall’Acquirente nei confronti di FABAS, anche in caso di fondatezza del reclamo.
6.4) L’insorgere di un reclamo non darà diritto all’Acquirente di risolvere immediatamente ed unilateralmente il contratto, né di sospendere od omettere in tutto e/o in parte il pagamento del prodotto.
6.5) Il presente articolo 6 stabilisce gli unici obblighi di garanzia del Venditore, e i rimedi esclusivi dell’Acquirente per reclami basati su difetti relativi ai prodotti forniti.

7. Prezzi e pagamenti

7.1) I prezzi di vendita dei prodotti FABAS sono quelli risultanti dalle fatture pro-forma o dalle fatture definitive di acquisto.
7.2) Le modalità ed i termini di pagamento sono quelli pattuiti e riportati nella fattura definitiva, o nella pro-forma, o nei DDT emessi da FABAS.
7.3) Sarà facoltà del Venditore modificare i corrispettivi pattuiti, anche in corso di esecuzione, in caso di aumento dei costi delle materie prime superiore al 10%. In tutti i predetti casi il Venditore provvederà a darne notizia all’Acquirente, indicando le ragioni e l’adeguamento del corrispettivo, osservato un congruo preavviso.

8. Mancato o ritardato pagamento

8.1) In caso di mancato o ritardato pagamento anche parziale, rispetto alla scadenza pattuita ed indicata in fattura verranno applicate le norme di cui al D.Lgs. 09.10.2002 n.231, ivi comprese quelle attinenti la decorrenza degli interessi ed il saggio degli stessi.
8.2) Eventuali ritardi o inadempimenti nel pagamento del corrispettivo, anche per una sola fattura, legittimeranno il Venditore a sospendere ogni attività. Dal momento in cui il corrispettivo precedentemente non pagato nei termini concordati giunga nella disponibilità del Venditore, questi riprenderà le attività di produzione/fornitura in un tempo ragionevolmente compatibile con il proprio ciclo produttivo. Il periodo di tempo in cui le forniture sono state oggetto di sospensione sarà automaticamente aggiunto ai termini di consegna concordati, o a quelli normalmente attesi in relazione alle lavorazioni concordate.

9. Responsabilità di FABAS

9.1) In nessun caso FABAS sarà responsabile per danni indiretti, perdite di profitti/affari/ opportunità o perdita di avviamento.

10. Trasferimento di rischio e proprietà

10.1) Il rischio di perdita o danneggiamento della merce fornita sarà trasferito in capo all’Acquirente alla stregua dei termini di resa Incoterms 2020 pattuiti.
10.2) La proprietà della fornitura sarà trasferita all’Acquirente successivamente al pagamento integrale da parte di quest’ultimo del corrispettivo pattuito.

11. Proprietà intellettuale, riservatezza e privacy

11.1) Ciascuna parte si obbliga a mantenere la più totale riservatezza riguardo ad ogni informazione, dato (anche tecnico), documento, processo di produzione, progetto, know-how, disegno, software, strategia commerciale, prezzo, cliente e più in generale attività dell’altra parte (le “Informazioni Riservate”), dei quali sia venuta o verrà a conoscenza in fase di trattativa precontrattuale o durante l’esecuzione del presente rapporto contrattuale.
11.2) Le parti potranno utilizzare le Informazioni Riservate al solo ed unico fine di correttamente adempiere alle obbligazioni previste dal presente rapporto contrattuale. In particolare, ed a titolo esemplificativo, le parti non potranno diffondere né comunicare a terzi le Informazioni Riservate, a meno che non sia previsto da disposizioni di legge, regolamentari e/o da richieste di autorità pubbliche e/o giudiziarie.
11.3) Le parti si impegnano ad ogni modo a far osservare i medesimi obblighi di riservatezza ai dipendenti/collaboratori/funzionari propri che siano venuti o verranno a conoscenza delle Informazioni Riservate, garantendone l’adempimento anche quale promessa del fatto di terzo ai sensi dell’articolo 1381 cod. civ.
11.4) Ciascuna parte si obbliga, a semplice richiesta dell’altra Parte, a riconsegnare tutti i documenti o altro materiale contenente le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma posseduti, ovvero a distruggere e certificare la distruzione di detto materiale, nonché a cancellare o distruggere qualsiasi copia o registrazione delle Informazioni Riservate effettuata su computer o attraverso qualsiasi altro strumento e supporto informatico.
11.5) I diritti di privativa industriale e/o intellettuale, compreso il relativo know-how, nonché ogni risultato suscettibile di formare oggetto di diritti di privativa, elaborati, forniti, inglobati/ricompresi nella merce, o comunque comunicati da FABAS all’Acquirente, sono e restano di esclusiva proprietà di FABAS.
11.6) Le Parti si danno atto di essersi reciprocamente informate ed autorizzate al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (e s.m.i.) e del Regolamento UE 679/2016 (e s.m.i.), dichiarandosi all’uopo edotte dei diritti conferiti dalle predette disposizioni di legge, in relazione agli adempimenti connessi all’esecuzione del presente rapporto contrattuale.

12. Legge applicabile e Foro competente

12.1) Le presenti condizioni generali ed i singoli rapporti di fornitura sono disciplinati dalla legge italiana. È esclusa l’applicazione della “Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci” e di altre convenzioni, regolamenti o norme di diritto internazionale relative alla vendita di merci e/o alla fornitura (anche di servizi).